Conseguimento del titolo professionale:
Il titolo professionale di ingegnere industriale si consegue mediante il superamento di apposito esame di Stato.
Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica in una delle seguenti classi:
- classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 27/S - Ingegneria chimica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 31/S - Ingegneria elettrica;
- classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 36/S - Ingegneria meccanica;
- classe 37/S - Ingegneria navale;
- classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
- laurea in ingegneria conseguita secondo il vecchio ordinamento.
Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale:
Per poter esercitare l’attività professionale di ingegnere industriale è necessario essere iscritti all’albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale. Si possono iscrivere coloro che abbiano superato il corrispondente esame di Stato.
Alla sezione A dell’albo, con facoltà di optare per uno o più dei tre settori, sono iscritti automaticamente coloro che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01, erano iscritti all’albo degli ingegneri.
Possono iscriversi alla sezione A, altresì, e sempre con facoltà di optare per uno o più dei tre settori, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 328/01 erano in possesso dell'abilitazione professionale, nonché coloro che l’abbiano conseguita in forza di esame di Stato indetto prima dell’entrata in vigore del medesimo d.P.R.
Attività professionale:
Formano oggetto dell’attività professionale degli ingegneri industriali la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.
Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività riservate agli iscritti nel corrispondente settore della se. sez. B (sulle quali v. la scheda relativa), formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
Fonti:
d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in G.U. 17 agosto 2001, n. 190 S.O.)
Sito dell’Ordine nazionale degli ingegneri: www.cni-online.it